Lo statuto

Articolo 1 – Costituzione e scopo
È costituito dai suindicati soci promotori il Comitato denominato “COMITATO per i REQUISITI del VOTO in DEMOCRAZIA” breviter “C.R.V.D.” o “CRVD” per l’organizzazione della seguente iniziativa: adottando metodi nonviolenti lottare per la tutela o l’innovazione dei requisiti del voto in  democrazia, promuovendo campagne di sensibilizzazione e azioni di riconoscimento dei diritti civili, e creando o partecipando ad organizzazioni di natura politica o civile a sostegno di tali obiettivi.

Articolo 2 – Attività
Il Comitato, ed i suoi organi componenti, sono dotati della più ampia autonomia organizzativa e negoziale, ferma restando la responsabilità personale per i debiti sociali ex art. 41 comma 1, codice civile.

Il Comitato può svolgere tutte le attività utili, necessarie o anche solo opportune per il raggiungimento del fine indicato all’articolo 1.

Al Comitato è consentito, altresì, di redigere le richieste per permessi e autorizzazioni per la realizzazione di manifestazioni collaterali, sportive, culturali o di spettacolo o di quant’altro fosse ritenuto utile e necessario per la migliore realizzazione dell’iniziativa.

Articolo 3 – Domicilio
Il Comitato è domiciliato presso  Studio Avv. Maria Laura Turco, in Roma alla via Via Emanuele Filiberto 237, CAP 00185. I Componenti del Consiglio Direttivo, nonché il segretario ed il Tesoriere, sono domiciliati, per la carica, presso il Comitato.

Articolo 4 – Durata
Il Comitato avrà durata fino alla realizzazione dell’oggetto di cui all’articolo 1 e si intenderà automaticamente sciolto con l’approvazione del bilancio.

Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l’impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 5 – Finalità
Il Comitato non ha finalità lucrative ed i suoi componenti si impegnano a collaborare per l’organizzazione dell’iniziativa in oggetto secondo le decisioni del Consiglio Direttivo.

E’ esclusa, per tutti i componenti, a qualsiasi titolo, del Comitato di trarre dall’attività svolta un lucro personale.

Articolo 6 – Organi
Organi del Comitato sono

  • il segretario;
  • il Tesoriere;
  • il Consiglio Direttivo;
  • l’ Assemblea.

Articolo 7 – Il segretario
Al segretario spetta la rappresentanza politica e gestionale del Comitato.

E’ componente di diritto del Consiglio Direttivo che presiede e convoca.

I sopraindicati promotori del Comitato, all’atto della costituzione del Comitato, eleggono alla carica di segretario il sig. SOMMA ing. Emmanuele che accetta tale ufficio.

Il segretario resta in carica fino allo scioglimento del Comitato o per abbandono dell’incarico. In tale ultimo caso il Consiglio Direttivo, entro cinque giorni si riunisce per la nomina del nuovo segretario. Nelle more le funzioni sono svolte dal Tesoriere e, in difetto, dal componente del Consiglio Direttivo più giovane d’età.

Articolo 8 – Tesoriere
Al Tesoriere spetta la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, compreso il potere di sottoscrivere contratti, di conferire incarichi e nominare procuratori. Spetta al Tesoriere curare la raccolta dei fondi necessari e la loro spesa per il conseguimento della finalità indicata all’articolo 1.

Il Tesoriere si occupa della movimentazione dei fondi gestendo i conti correnti aperti a nome del Comitato.

Gestisce i rapporti con i fornitori ed acquisisce la documentazione contabile dagli stessi. Ha altresì il compito di predisporre il bilancio finale ed i rendiconti delle entrate e delle uscite intermedi e di amministrare il fondo di gestione.

I sopraindicati promotori del Comitato, all’atto della costituzione del Comitato, eleggono alla carica di tesoriere la sig.ra LO MUZIO arch. Maria Rosaria che accetta tale ufficio.

Il Tesoriere resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato o abbandono dell’incarico. In tale ultimo caso il Consiglio Direttivo, entro cinque giorni si riunisce per la nomina del nuovo Tesoriere. Nelle more le funzioni sono svolte dal segretario e, in difetto, dal componente del Consiglio Direttivo più giovane d’età.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo definisce le linee politiche di intervento per la realizzazione dell’iniziativa di cui all’articolo 1. Spetta al Consiglio Direttivo approvare il bilancio finale ed i rendiconti intermedi. Spetta anche deliberare, in caso di estinzione del Comitato, la destinazione delle eventuali eccedenze di bilancio.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici componenti.

Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo il segretario, che ne assume la presidenza, il Tesoriere, che assume la presidenza in caso di impedimento o assenza del segretario, e tutti gli associati promotori del Comitato, che, in caso di impedimento o assenza del segretario e del Tesoriere, ne assumono la presidenza preferendo il componente più giovane.

Il Consiglio Direttivo può nominare, nel rispetto del numero massimo indicato al secondo capoverso del presente articolo e rispettando la quota di maggioranza dei componenti di diritto del Consiglio Direttivo, ulteriori componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunirà secondo le necessità, su convocazione del segretario (o facente funzioni in caso di assenza o impedimento), tramite avviso contenente l’ordine del giorno, almeno ventiquattro ore prima della convocazione. Sono comunque valide le riunioni con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo anche in assenza di convocazione.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del segretario del Consiglio Direttivo. Per la validità della seduta è necessario che siano presenti la metà più uno dei componenti e, comunque, o il segretario o il Tesoriere, salvo il caso di loro contemporaneo impedimento.

I sopraindicati promotori del Comitato con la sottoscrizione del presente atto, accettano la nomina nel Consiglio Direttivo.

Il Comitato Direttivo resta in carica fino allo scioglimento del Comitato.

Articolo 10 – Assemblea
I promotori, di diritto, e tutti coloro che contribuiscono al Comitato, in ragione del loro sostegno economico, fanno parte dell’Assemblea del Comitato.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con preavviso, dato con qualunque mezzo, di almeno 5 giorni. Su richiesta di almeno 1/5 dei componenti il Consiglio Direttivo deve avviare, entro 5 giorni, la procedura di convocazione dell’Assemblea. In difetto, ovvero in caso di impedimento del Consiglio Direttivo di riunirsi, l’Assemblea può essere convocata da 1/5 dei suoi componenti.

Spetta all’Assemblea con la maggioranza di 2/3, e la maggioranza dei componenti promotori del Comitato, deliberare le modifiche dello statuto.

Articolo 11 – Dotazione
Il Comitato è dotato, ai fini del raggiungimento dei fini indicati all’articolo 1, di un fondo di gestione alimentato dalle somme conferite o riscosse a qualunque titolo dal Comitato stesso. La gestione, dalla fase della raccolta alla fase del pagamento, del fondo di gestione è affidata al Tesoriere, il quale gode a tal fine della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di accedere, in nome e per conto del Comitato stesso, ai conti correnti di corrispondenza, movimentandoli, con firma congiunta solo per le operazioni di straordinaria amministrazione con altro componente nominato dal Consiglio Direttivo, presso Istituti bancari decisi dal Consiglio Direttivo, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale degli altri componenti per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso ex art.. 41 comma 1 codice civile.

Articolo 12
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

È costituito dai suindicati soci promotori il Comitato denominato “COMITATO per i REQUISITI del VOTO in DEMOCRAZIA”